sabato 15 ottobre 2011

Cantiere dell'Ulivo: costruire l'alternativa

LUNEDI' 17 OTTOBRE ore 17,30 presso SpazioComune - sala Eventi in Piazza Stradivari a Cremona


Incontro pubblico organizzato dal Cantiere dell'Ulivo


"1.200.000 firme raccolte contro il Porcellum in quattro settimane, un governo che sopravvive aggrappato ad un solo voto di maggioranza, un'indignazione che sta diventando senso comune ed attraversa le più diverse fasce sociali e culturali del Paese, una crisi finanziaria che continua a mordere drammaticamente nella vita reale di milioni di italiani e probabili elezioni politiche anticipate nella prossima primavera (cioè tra cira 200 giorni....). Questo è il momento, costruiamo l'alternativa!"


Vieni a parlarne con:

ANDREA DE MARIA
ex segretario federazione PD di Bologna - Responsabile nazionale per le nuove forme dell’organizzazione e della comunicazione politica del PD

DANIELE FARINA
membro della Direzione nazionale di SEL e coordinatore provinciale di Milano

SERGIO PIFFARI
Capogruppo IDV Commissione “Ambiente e territorio” della Camera dei Deputati

Coordina
DEO FOGLIAZZA
portavoce nazionale dell'Associazione "Cantiere dell'Ulivo"

L'incontro è aperto a tutti gli interessati.


Nell'occasione sarà distribuito il Regolamento elaborato fin dal 2005 dal “Comitato nazionale per le Primarie” per la selezione con Primarie dei candidati nelle liste circoscrizioni proporzionali della Camera e del Senato che si propone di "recuperare” nel caso si voti nella primavera 2012 ancora con il “porcellum”.


**********


Proposta di regolamento elaborata nel novembre 2005 dal “Comitato nazionale per le Primarie” per la selezione con Primarie dei candidati nelle liste circoscrizioni proporzionali della Camera e del Senato (da “recuperare” nel caso si voti nella primavera 2012 ancora con il “porcellum”)


Art. 1   Elettorato attivo. Chi vota alle primarie
1. È elettore alle consultazioni primarie ogni cittadino/a residente nella circoscrizione elettorale interessata dalle elezioni legislative che disponga dei requisiti per esercitare il diritto di elettorato attivo previsto dalle norme vigenti e che:
a)   presenti al momento del voto alle primarie la tessera elettorale attestante la circoscrizione di appartenenza, unitamente ad un documento di identità;
b)   versi all’atto di esercizio del voto una quota di almeno 2 euro, ai fini di coprire le spese finanziarie dell’elezione e contribuire alla campagna elettorale della sua lista alle successive elezioni generali;
c)    sottoscriva un patto di lealtà nei confronti degli altri candidati e delle altre forze politiche collegate o coalizzate alla propria lista.

Art. 2  Elettorato passivo. Chi si presenta alle primarie
1. Può candidarsi alle elezioni primarie per la selezione dei candidati nelle liste circoscrizionali ogni cittadino, residente da almeno un anno nell’ambito elettorale interessato dall’elezione, che possieda i requisiti per esercitare il diritto di elettorato passivo secondo le norme vigenti, riferite all’elezione della Camera dei Deputati e che:
a)    presenti la propria candidatura accompagnata da un minimo di 500 e un massimo di 750 firme raccolte presso cittadini elettori della circoscrizione;
b)   stipuli pubblicamente un patto di lealtà nei confronti degli altri candidati che si presentano alle elezioni primarie, assicurando, qualora sconfitto, il proprio sostegno ai candidati vincitori emersi attraverso le elezioni.

2. Le firme a sostegno di una candidatura devono essere autenticate da un rappresentante istituzionale.

3. La candidatura di ogni cittadino viene giudicata ammissibile e resa pubblica dal Comitato organizzatore regionale entro tre giorni feriali successivi a quello della presentazione delle candidatura.

Art. 3  Convocazione delle elezioni primarie
1. Si svolgono elezioni primarie per selezionare la metà dei candidati da inserire nelle liste circoscrizionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

2. Si utilizzano le elezioni primarie per la selezione congiunta dei candidati deputati e dei candidati senatori. Spetterà al partito o ai partiti che compone/compongono la lista decidere, di concerto con i candidati risultati vincitori alle primarie, in quale Camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) presentare i candidati che hanno vinto le elezioni primarie, tenendo conto, anche, della diversa natura dell’elettorato passivo nei due contesti elettorali.

3. I candidati da collocare nelle posizioni dispari della lista circoscrizionale da presentare alle elezioni legislative saranno selezionati dalle forze politiche espressione della lista medesima, mentre i candidati da collocare nelle posizioni pari vengono selezionati mediante elezioni primarie, così come previsto dal presente regolamento. 


4. Le elezioni Primarie sono convocate dai partiti o gruppi politici che compongono la lista e si dovranno svolgere entro e non oltre il 29 gennaio 2006 (29 febbraio 2012). Le firme a sostegno di una candidatura parlamentare vanno presentate tassativamente entro il 21 dicembre 2005. (8 gennaio 2012)


5. Nel caso in cui più liste decidano di utilizzare il metodo delle primarie per scegliere la metà dei propri candidati, ogni elettore potrà votare nelle elezioni primarie di una, sola lista. 

Art. 4  Espressione e sistema di voto delle primarie
1. La scheda elettorale per le primarie riporta esclusivamente i nomi dei candidati.
2. Le primarie si svolgono in un unico turno ed ogni elettore potrà votare per non più dei 2/3 dei candidati presenti nella lista. Fanno eccezione i cittadini residenti nelle regioni Valle d’Aosta e Molise, i quali avranno a disposizione una sola preferenza.
3. Concluse le operazione di scrutinio dei voti, i rispettivi Comitati organizzatori regionali elaborano le graduatorie complessive dei candidati, formandole in ordine decrescente in relazione ai suffragi ottenuti. In base a tali graduatorie, entreranno nella lista per l’elezione generale successiva, seguendo l’ordine predisposto dal comitato suddetto, tutti quei candidati necessari a coprire la quota di posti spettanti ai candidati scelti tramite elezione primaria.
4. Nel caso in cui un candidato vincitore alle primarie, già entrato nella lista dei candidati da presentare alle elezioni legislative, decida di ritirarsi dalla partecipazione all’elezione, verrà sostituito dal candidato immediatamente successivo nella graduatoria di cui all’articolo 4, comma 3.

Art. 5   Comitato organizzatore nazionale
1.   Entro il 30 novembre 2005 (11 dicembre 2011) i partiti o gruppi politici che compongono la lista dovranno istituire un Comitato organizzatore nazionale delle elezioni primarie ed assicurargli la responsabilità delle seguenti funzioni:
a)   controllo e supervisione dell’azione dei singoli comitati organizzatori regionali;
b)   nomina, entro il 15 dicembre 2005 (22 dicembre 2011), dei componenti del Collegio dei Garanti;
c)   garanzia del rispetto delle norme di correttezza nello svolgimento delle elezioni primarie;
d)   nomina dei componenti dell’Ufficio tecnico-amministrativo e, tra questi, il Direttore, il Tesoriere e il Responsabile della comunicazione.

Art. 6 Collegio dei garanti
1. Entro la data del 15 dicembre 2005 (22 dicembre 2011) il Comitato organizzatore nazionale nomina un Collegio dei Garanti, composto da 9 membri di riconosciuta indipendenza e dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Durante la prima riunione del Collegio, i suoi membri eleggeranno, con una maggioranza dei due terzi, il Presidente del Collegio stesso.
3. Il Collegio dei Garanti decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e nei Regolamenti di cui all’articolo 8, comma 1, e vigila sul corretto e imparziale svolgimento delle elezioni primarie in tutti gli ambiti in cui esse si svolgono.
4. Il Collegio dei Garanti, oltre a convalidare definitivamente le graduatorie elaborate dai comitati organizzatori regionali, esamina e decide sugli eventuali ricorsi presentati contro le graduatorie di cui all’articolo 4, comma 3.
5. Il Collegio dei Garanti dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

Art. 7  Comitato organizzatore regionale
1. In ogni regione interessata dalle elezioni primarie dovrà istituirsi entro il 9 dicembre (18 dicembre 2011) un Comitato organizzatore regionale che assicuri un adeguato periodo di tempo per la presentazione delle candidature.

2. Detto comitato è composto da sette membri, di cui tre espressione dei partiti che compongono la lista e quattro estratti a sorte tra i cittadini aventi diritto di voto nella circoscrizione che si sono dichiarati disponibili a svolgere tale servizio per la lista.

3. Il Comitato organizzatore regionale svolge le seguenti funzioni:
a)   valuta l’ammissibilità delle candidature in relazione ai requisiti previsti all’articolo 1;
b)   sovrintende all’organizzazione amministrativa e logistica delle primarie nel proprio ambito elettorale di competenza;
c)   controlla la trasparenza della raccolta e dell’utilizzo dei fondi di finanziamento per le elezioni primarie;
d)   si impegna a garantire un’elevata pubblicità sul territorio delle elezioni.

Art. 8  Ufficio tecnico-amministrativo
1. L’Ufficio tecnico-amministrativo cura l’attuazione del presente regolamento e lo svolgimento complessivo delle elezioni primarie. Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, così come previsto all’articolo 5, comma 1, lettera d, prepara i Regolamenti necessari a specificare le procedure operative per la gestione delle operazioni di voto e predispone gli strumenti informatici per l’eventuale svolgimento per via telematica della consultazione. Il Direttore è responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto. Il Responsabile della comunicazione promuove e coordina le attività finalizzate a informare i cittadini e sollecitare la partecipazione al voto. Il Tesoriere è responsabile per la gestione finanziaria delle attività connesse con lo svolgimento delle elezioni primarie. L’Ufficio tecnico-amministrativo si articola a livello Regionale e, eventualmente, a livello comunale.

Art. 9   Garanzie per la correttezza delle elezioni primarie
      1.    Le garanzie principali devono riguardare:
a)      adeguata  pubblicità delle primarie: gli organizzatori delle consultazioni primarie devono informare in modo efficace la cittadinanza al fine di stimolarne la partecipazione, come elettorato sia attivo che passivo. Ciò può essere realizzato attraverso i canali di informazione di proprietà delle forze politiche che formano la lista e attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Le informazioni devono indicare dettagliatamente e con sufficiente anticipo:
1)    la convocazione delle elezioni primarie per i candidati da inserire nelle liste circoscrizionali;
2)    la data di svolgimento delle elezioni primarie;
3)    le sedi e gli orari dove è possibile votare;
4)    le candidature validamente presentate;
5)    le modalità di voto alle elezioni.

2.  la campagna elettorale dei candidati che si presentano alle primarie: il Comitato organizzativo regionale si impegna ad organizzare, a livello di singola circoscrizione, almeno due occasioni di confronto pubblico fra i candidati delle primarie e ad assicurare una quota minima di spazio per ogni candidato sui mezzi di comunicazione. 

Art. 10  Luoghi e svolgimento delle primarie
1. Le elezioni primarie devono svolgersi in luoghi accessibili e facilmente identificabili dai cittadini elettori. Al fine di stimolare la massima partecipazione dei cittadini i seggi sono istituiti sia presso le sedi dei partiti, gruppi o movimenti politici che compongono od appoggiano la lista, sia nelle sedi “istituzionali”.

2. Il Comitato di Garanzia assicura la segretezza del voto espresso dagli elettori durante le primarie e che ogni elettore voti una sola volta (attraverso la registrazione personale fino al momento del voto, nel rispetto della vigente legge sulla “privacy”).

Art. 11   Trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati previsto dalla presente legge è svolto per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legislativo.

Bologna, 9  novembre  2005


GP – MV


*********
Documento tratto dal sito “Per le Primarie.org”




Nessun commento:

Posta un commento